La RITA può partire


La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), di cui avevamo già parlato nel numero di dicembre, è ora operativa dopo la pubblicazione della Circolare Covip 888, del febbraio 2018, che ne delinea i contorni.

Requisiti e modalità di richiesta

Possono richiedere la RITA, ovvero la rendita ponte fino al pensionamento senza il riscatto del capitale accumulato nel Fondo, gli aderenti che rispettino i seguenti requisiti:

    a) cessazione dell’attività lavorativa;
    b) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
    c) maturazione del requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
    d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

    a) cessazione dell’attività lavorativa;
    b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
    c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
    d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ora la RITA viene svincolata dalla richiesta dell’APE volontaria e il richiedente, per attestare il rispetto del requisito contributivo previsto, non dovrà più presentare l’apposita certificazione dell’Inps, ma semplicemente l’estratto conto integrato (ECI), rilasciato online:
• dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’Inps
oppure
• dagli enti previdenziali di appartenenza.
Per richiederla è disponibile l’apposito modulo nel sito web del Fondo Cometa.

Modalità di erogazione, costi e trattamento fiscale

Riportiamo, in merito, i principali punti indicati dalle disposizioni Covip e dalla delibera del CdA di Cometa:

a) la RITA dovrà essere erogata con bonifici non superiori ai i tre mesi;
b) la porzione del capitale di cui viene richiesto il frazionamento continuerà ad essere gestita dal Fondo;
c) il montante residuo dovrà essere investito nel comparto più prudente, salvo diversa disposizione del richiedente;
d) le spese dirette alla copertura dei relativi oneri amministrati per il 2018 sono pari a euro 0,00 per avvio, erogazione e revoca;
e) alla parte imponibile delle rate della RITA verrà applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 15% riducibile di uno 0,30% per ogni anno superiore al 15° di iscrizione al Fondo, con un’aliquota minima raggiungibile pari al 9%.
Per conoscere tutti i dettagli e per aggiornamenti in merito, ti invitiamo a controllare la sezione “Ultime notizie” del sito, le documentazioni sul regime fiscale e la nota informativa di Cometa.

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