Le domande di questi mesi


Posso versare nel Fondo il TFR che ho maturato prima che mi iscrivessi a Cometa?

Sì, se la tua azienda ha meno di 50 dipendenti.

Se ha più di 50 dipendenti, puoi versare il TFR che hai maturato fino al 1° gennaio 2007. Quello maturato successivamente non può invece essere conferito al Fondo.

In tutti i casi, per versare in Cometa il TFR pregresso è necessario il consenso del datore di lavoro.

Il conferimento del TFR pregresso non prevede il pagamento di alcuna imposta.

Come posso fare a versarlo?

Devi recarti presso l’ufficio del personale o l’amministrazione della tua azienda, che, se acconsente all’operazione, potrà richiedere al Call Center di Cometa le modalità per il versamento.

Quali vantaggi ho nel versare in Cometa il mio premio di risultato?

La legge di Bilancio 2017 ha previsto un regime fiscale agevolato per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che decidono di versare nel Fondo pensione un premio di risultato fino a 3.000€ e hanno un reddito imponibile non superiore a 80.000 € (nel periodo di imposta precedente alla ricezione del premio).

In particolare, versare in Cometa il tuo premio di risultato ti offre i seguenti vantaggi:

  • il contributo al Fondo è pari al premio lordo perché non è prevista alcuna forma di tassazione. Diversamente dal premio in busta paga, non viene applicata l’imposta sostitutiva del 10%;
  • queste somme non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente anche qualora eccedano il limite di 5.164,57 €;
  • inoltre, non sono tassate neanche in fase di prestazione in capitale o rendita.

Nella posizione personale vedrai la voce “Premio di produttività”.

Quali sono le novità contributive per gli under 35?

Il nuovo CCNL metalmeccanico firmato lo scorso 28 marzo, per incentivare i lavoratori under 35 a iscriversi a Cometa e dare quindi maggiore solidità al loro futuro, ha previsto l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2% a partire dal 1° giugno 2022.

Per aver diritto a questa misura, occorre che il lavoratore:

  • sia iscritto a Cometa dopo il 5 febbraio 2021; inoltre
  • abbia effettuato questa iscrizione entro il compimento dei 35 anni; e
  • versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, di conseguenza – come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare – comporta anche quello del datore di lavoro.

Per il lavoratore che soddisfa contemporaneamente tutti e 3 i requisiti, dal 1° giugno 2022 scatta l’applicazione del contributo a carico del datore di lavoro al 2,2% (invece che al 2%), anche se prima o dopo di questa data supera i 35 anni di età.

In più, una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, il lavoratore lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.

Gli aderenti silenti invece – cioè coloro che sono stati iscritti a Cometa non esplicitamente ma tramite silenzio-assenso – non possono accedere a questa possibilità perché – proprio in quanto silenti – non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

Verranno considerati nuovi aderenti al momento in cui decideranno di versare il loro contributo, che dà diritto a quello a carico azienda. Di conseguenza, è quello il momento in cui deve sussistere il requisito dell’età.

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